A livello nazionale nella gestione del rumore immesso in ambiente di vita esistono due approcci differenti che interessano ambiti diversi e non interferenti tra di loro:
- Il primo ambito considera i rapporti intersoggettivi tra privati ovvero il rapporto diretto tra soggetto produttore del rumore e quello recettore. Tale ambito è prevalentemente disciplinato attraverso l'art. 844 del codice civile di tutela civilistica che recita “Immissioni di rumore nel rapporto tra privati”;
- Il secondo ambito considera invece i rapporti cosiddetti “pubblicistici”, cioè quelli in cui la pubblica amministrazione deve apprestarsi affinché sia garantita una corretta fruizione dell'ambiente di vita e l'incolumità psicofisica dei cittadini rispetto a soggetti che producono rumore nell'ambito della propria attività lavorativa. Tale ambito è prevalentemente disciplinato dall'art. 659 del codice penale di tutela penalistica “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” e dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e decreti applicativi.
Per quest'ultimo ambito la tutela dei cittadini dall’esposizione al rumore è stata garantita a partire dagli anni novanta.
Le prime disposizioni in materia di prevenzione del rumore sono state introdotte con il D.P.C.M. 01/03/91 che stabiliva limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno e forniva una descrizione della strumentazione e delle modalità di misura del rumore.
È, appunto, con la Legge Quadro n.447/95 che il legislatore “stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico”.
La legge quadro esalta l’attività di pianificazione territoriale senza trascurare però gli altri aspetti legati alla gestione del rumore. In particolare la Legge disciplina in modo articolato la pianificazione, la prevenzione, la conoscenza dei livelli di rumore sul territorio e il risanamento acustico.
Essa ha introdotto la figura professionale del Tecnico competente in acustica ambientale, che effettua le misurazioni, verifica l´ottemperanza ai valori definiti dalle norme, redige i piani di risanamento acustico e svolge le relative attività di controllo.
La Legge quadro ha dato il via all’emanazione di decreti applicativi differenziati per sorgente, per metodiche di misura e descrittori utilizzati per la quantificazione del rumore, per periodi temporali presi a riferimento e per valori limite applicati.
A partire dall’anno 2010 sono stati emanati una serie di provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e del miglioramento dei flussi documentali da trasmettere alla pubblica amministrazione al fine dell'ottenimeto delle autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.
In generale il decreto legge n° 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), in materia di semplificazione e sviluppo, intende modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione.
In linea con le raccomandazioni della Commissione Europea il provvedimento ha il compito di semplificare la burocrazia amministrativa anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie a favore di un maggior beneficio di cittadini e imprese e dello stimolo alla produttività e alla crescita economica del paese.
Limiti di rumorosità vigenti
Rumore in ambiente di lavoro
Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 177 del 6.7.2002, pagg. 13–20)
Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) - diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE (GU L 42 del 15.2.2003, pagg. 38–44)